STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita in Ustica l'Associazione di promozione sociale denominata “Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica-Associazione di promozione sociale” (“CSDU-APS”).

Essa ha sede legale in Ustica, Cortile Calderaro n. 1.

Il trasferimento della sede legale è di competenza dell’Assemblea ordinaria e non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicare la nuova sede legale agli uffici competenti.

Art. 2

caratteri dell’Associazione

Il CSDU-APS è un’associazione apartitica, aconfessionale, culturalmente aperta e pluralista. Non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività culturali in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o dei rappresentanti degli enti e associazioni associati.

Il CSDU-APS non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’ammissione degli associati è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto delle norme previste per le associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro.

Il CSDU-APS ha durata illimitata.

Art 3

Finalità e attività

Il CSDU-APS, nell’intento di svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio dell’isola di Ustica, persegue lo scopo di promuovere attività e iniziative di tipo storico, artistico, scientifico e culturale in genere, incentrate sull’Isola di Ustica per divulgarne la conoscenza per favorire il recupero e il consolidamento di una memoria storica e di una coscienza individuale e collettiva indispensabili per la crescita civile e culturale delle nuove generazioni e anche a scopo di promozione e intrattenimento del turismo culturale dell’isola.

Per conseguire i fini di utilità sociale di cui sopra, il CSDU-APS si propone, mediante l’attività di volontariato dei propri aderenti, lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

  1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa conformemente al contenuto dell’art. 5 comma d del codice del terzo settore e in particolare:
  2. a) di promuovere attività di ricerca e di studio sul territorio dell'isola di Ustica, sulla sua storia, sulle attività sociali, sul suo patrimonio culturale, sugli aspetti naturalistici, pubblicandone i risultati;
  3. b) di favorire in ogni modo l’incontro tra le vecchie e le nuove generazioni, tra la comunità locale e i turisti che frequentano l’isola affinché possano prendere coscienza delle vicende storiche, scientifiche, economiche e sociali che hanno interessato l’Isola di Ustica;
  4. c) di realizzare la raccolta, la tutela e la valorizzazione del patrimonio documentario, archivistico, bibliografico, naturalistico e delle fonti orali riguardanti l'isola di Ustica, agendo in modo che la biblioteca e l’archivio, intesi come strutture di servizio culturale funzionali al conseguimento dei fini statutari, siano fruibili anche da parte delle persone disagiate;
  5. d) di instaurare rapporti di collaborazioni con Scuole, Università e Istituti di ricerca, allo scopo di contribuire alla formazione civile dei giovani, anche curando specifiche attività didattiche con programmi concordati;
  6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo conformemente al contenuto dell’art. 5 comma i del codice del terzo settore e in particolare:
  7. a) di promuovere e realizzare, anche a scopo didattico, la pubblicazione di volumi, di periodici, di prodotti multimediali attinenti alla propria attività di ricerca e divulgazione;
  8. b) di curare l'organizzazione a beneficio della comunità isolana e dei frequentatori dell’isola per turismo, studio o lavoro, anche in collaborazione con altri enti e associazioni nazionali e internazionali, di eventi culturali come tavole rotonde, seminari, stages, conferenze, cicli di incontri didattici, attività artistiche e ogni altra iniziativa atta a favorire, direttamente o indirettamente, la conoscenza e la divulgazione del patrimonio culturale, scientifico e naturalistico dell'isola di Ustica;
  9. c) di promuovere relazioni e attività culturali con associazioni o enti omologhi e in particolare con realtà antropologiche di altre isole.
  10. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni conformemente al contenuto dell’art. 5 comma f del codice del terzo settore e in particolare:
  11. a) di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio dell’isola di Ustica;
  12. b) di promuovere e organizzare la gestione di attività finalizzate alla fruizione dei beni culturali e naturalistici dell'isola di Ustica a beneficio della comunità isolana e dei frequentatori dell’isola per turismo, studio o lavoro.
  13. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata conformemente al contenuto dell’art. 5 comma z e in particolare:
  14. a) di riqualificare beni pubblici ricadenti nel territorio comunale di Ustica a beneficio della comunità isolana e dei frequentatori dell’isola per turismo, studio o lavoro;
  15. b) di promuovere attività allo scopo di valorizzare i beni pubblici di cui al precedente comma 4. a).

Il CSDU-APS potrà sottoscrivere convenzioni con istituzioni scolastiche, con enti e con associazioni omologhe nonché aderire ad organismi associativi di volontariato con scopi culturali analoghi e compatibili con il presente statuto.

Il CSDU-APS può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e ad esse strumentali, conformemente alle norme legislative vigenti. La loro individuazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Risorse economiche. Fondo comune

Il patrimonio del CSDU-APS è costituito:

1) dai materiali documentari, di qualsiasi natura e specie, costituenti l’Archivio;

2) dal patrimonio librario della biblioteca;

3) da beni mobili ed immobili e dai diritti reali immobiliari dei quali il CSDU-APS divenga a qualsiasi titolo proprietario o titolare;

4) da donazioni, eredità, legati, erogazioni ordinarie e straordinarie da parte di terzi e da sottoscrizioni, sussidi e contributi di enti pubblici e privati, comunque destinati al patrimonio;

5) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il CSDU-APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1) quote sociali annuali e contributi dei soci;

2) contributi di privati;

3) contributi di istituzioni pubbliche ed enti pubblici anche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4) donazioni e lasciti testamentari;

5) entrate derivanti da convenzioni;

6) entrate derivanti da iniziative promozionali, quali spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi e da attività commerciali e produttive marginali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) proventi derivanti da attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione di beni o di erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Durante la vita dell’associazione e all’atto del suo scioglimento, il fondo comune, costituito da utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal CSDU-APS compresi i proventi derivanti dall’attività non è ripartibile fra gli associati, i lavoratori e i collaboratori, gli amministratori e gli altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività statutariamente previste.

Art.5

Anno sociale –Bilancio

L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dal Collegio Sindacale e successivamente sottoposto all’approvazione della Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e comunque in tempo utile per essere depositato a norma di legge.

Il bilancio di esercizio va redatto nella forma di rendiconto di cassa. Nel caso si verificasse il raggiungimento delle soglie di legge il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale vanno redatti con le modalità di legge e pubblicati secondo la normativa vigente. In questo caso il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

Art.6

Membri dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire al CDSU i soci fondatori, le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, le associazioni e le istituzioni senza scopo di lucro che, condividendone le finalità, si impegnino a rispettarne lo Statuto e a contribuire alla realizzazione dello scopo sociale con la propria opera e con le proprie competenze.

L’ammissione è regolata dall’art. 7 del presente statuto.

La quota sociale annuale è fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, fermo restando il principio di uguaglianza di diritti e doveri dei soci, può individuare contribuzioni di più elevato importo da proporre ai soci che manifestano la volontà di sostenere il CSDU-APS con un maggiore sostegno economico.

Art. 7

Criteri di ammissione dei soci

            L’istanza di ammissione al CSDU-APS dell’aspirante socio dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto del CSDU-APS e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

            L’ammissione al CSDU-APS è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività d’interesse generale. L’ammissione è comunicata all'interessato e, dopo che verrà versata la quota associativa annuale, verrà annotata nel libro dei soci.   

            Il rigetto della domanda di ammissione, deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato all’interessato entro 60 giorni con lettera raccomandata o spedita con pec.         L’aspirante socio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

            L’ammissione a socio è a tempo indeterminato e non è ammessa la categoria di associati temporanei. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

            Le prestazioni fornite dagli associati per il raggiungimento dello scopo sociale sono personali, spontanee e gratuite.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati

            Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

  1. Tutti i soci hanno il diritto di:
  2. a) votare in Assemblea ed essere eletti negli organi sociali purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto a godere dell’elettorato attivo e passivo è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
  3. b) concorrere all’elaborazione e alla realizzazione del programma di attività;
  4. c) frequentare i locali sociali, accedere alla biblioteca e agli archivi, partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  5. c) essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  6. d) ricevere gratuitamente giornali e riviste editi per illustrare le attività svolte;
  7. e) prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con le modalità previste dall’art. 20;

       I diritti di partecipazione al CSDU-APS non sono trasferibili.

       Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasferibili.

            I soci che comunque abbiano cessato di appartenere al CSDU-APS non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

  1. Tutti i soci hanno il dovere di:
  2. a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
  3. b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  4. c) versare entro il 31 gennaio la quota associativa secondo l’importo e le modalità di versamento annualmente stabiliti dall’organo competente;
  5. d) prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 9

Perdita della qualifica di soci. Procedura per esclusione dei soci

            La qualifica di socio si perde:

1) per morte

2) per recesso

3) per esclusione

4) per decadenza

            Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto con apposita deliberazione e provvede a fare l’annotazione sul libro dei soci dandone comunicazione all’interessato. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

            L’esclusione di un socio avviene con apposita delibera del Consiglio Direttivo, che deve essere motivata sulla base di un comportamento del socio gravemente disdicevole e incompatibile con lo scopo sociale che è a fondamento del CSDU-APS.

            L’esclusione va deliberata dal Consiglio Direttivo con votazione segreta a maggioranza assoluta (metà più uno degli aventi diritto) quando il socio:

  1. a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del CSDU-APS;
  2. b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del CSDU-APS;
  3. c) arrechi o tenti di arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, al CSDU-APS.

            La delibera di esclusione adottata dal Consiglio deve essere motivata e comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata o pec e ratificata dalla Assemblea nella prima convocazione utile. L’Assemblea delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, appositamente convocato. La deliberazione di esclusione adottata dall’Assemblea dovrà essere comunicata con raccomandata o con pec al socio che potrà ricorrere secondo legge.          L’esclusione diventa operante a far data dall’annotazione nel libro dei soci a seguito della delibera dell’Assemblea.

            La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

  1. a) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione. In questo caso ha efficacia immediata;
  2. b) per mancato pagamento di almeno due annualità consecutive della quota sociale. In questo caso dovrà sollecitarsi con lettera il pagamento delle quote arretrate entro 30 giorni, trascorsi i quali il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza dandone comunicazione all’interessato e annotandola nel libro dei soci.

            Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 10

Cariche onorarie

            L’Assemblea può attribuire, anche su proposta del Consiglio Direttivo, la qualifica di Presidente onorario e di Socio onorario, con tutti i diritti dei soci, a personalità particolarmente benemerite che si siano distinte in attività culturali coerenti con lo scopo sociale del presente statuto.

Art. 11

Organi sociali

            La struttura organizzativa dell’Associazione è ispirata a principi di democraticità.

            Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. c) il Presidente
  4. d) Collegio Sindacale

            Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12

Assemblea

            L’Assemblea, massimo organo deliberativo del CSDU-APS, è composta dagli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

            Ciascun associato ha un voto.

            Ciascun associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendo delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. La delega deve essere inviata per email oppure recapitata brevi manu o con posta ordinaria accompagnata da carta d’identità. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre associati in regola con le quote sociali.

            L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

            L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, per decisione propria o per deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati. L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati.

            L'avviso di convocazione deve essere affisso nei locali sociali e inviato per posta o e mail o fax o sms almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Esso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora di seconda convocazione.      Nello stesso giorno possono essere fissate sia la prima che la seconda convocazione.

            L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche in teleconferenza purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota; la riunione si intenderà svolta nel luogo dove si trova il Presidente.

            L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da persona nominata dall’Assemblea stessa.

            L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.            L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti, presenti in proprio o per delega. Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

            Per modificare lo statuto l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

            Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati, presenti in proprio o per delega.

            I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

            Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominato ad inizio di seduta su proposta del Presidente, va trascritto nel libro delle adunanze dell’Assemblea conservato presso la sede dell’associazione.

Art.13

Compiti dell’Assemblea

            L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  1. a) determina le linee generali programmatiche dell’attività del CSDU-APS;
  2. b) approva il bilancio di esercizio con relazione finale e, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il bilancio sociale.
  3. c) approva il bilancio preventivo;
  4. d) nomina e revoca componenti degli organi associativi;
  5. e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. f) delibera sul rigetto di ammissione di nuovi associati e sull'esclusione degli associati, deliberate dal Consiglio Direttivo.
  7. g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. h) delibera sulle modificazioni dello statuto;
  9. i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  10. l) delibera sul trasferimento della sede legale;

m)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

  1. n) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  2. o) Nomina i soci onorari e i presidenti onorari.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo

            Il Consiglio Direttivo governa l’associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

            Il Consiglio Direttivo viene eletto con voto segreto dall’Assemblea. Esso è composto dal Presidente e da un numero di membri compreso tra due e otto e rimane in carica per tre anni e, in ogni caso, sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

            I membri vengono eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti e associazioni associati in regola col pagamento della quota sociale. Essi sono rieleggibili e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa per gravi motivi dall’Assemblea con la maggioranza dei soci presenti.

            Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

            Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nell’apposito registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15

Decadenza e cessazione dei consiglieri

            Qualora per dimissioni o per altre cause uno o più membri del Consiglio Direttivo venissero a cessare dalla carica o non dovessero accettarla senza che venga meno la maggioranza, il Consiglio può provvedere alla cooptazione dei componenti mancanti. I nuovi nominati rimarranno in carica sino all’Assemblea convocata in data successiva, che provvederà alla conferma o a nuova nomina oltre che alla reintegra di altri membri eventualmente decaduti. I componenti così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del triennio naturale dell’Organo.

            Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente entro 20 giorni dal suo verificarsi deve convocare l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 16

Adunanze del Consiglio Direttivo

            Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

            L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta o con e-mail o con fax o sms almeno cinque giorni prima di quello fissato la riunione. Esso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato con le stesse modalità almeno ventiquattro ore prima. In difetto di tali formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

            Il Consiglio si può riunire anche in teleconferenza purché sia possibile verificare l’identità dei componenti che partecipa e votano; la riunione si intenderà svolta nel luogo dove si trova il Presidente.

            Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

            Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ivi compresi i partecipanti in audio o teleconferenza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

            Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.

            Il Consiglio Direttivo per studi, pareri e consulenze su specifici argomenti può avvalersi di esperti, anche non soci, i cui pareri non sono vincolanti.

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

            Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti e il Tesoriere e nomina un Segretario, scelto tra i soci anche estraneo al Consiglio, fissandone le mansioni.

            Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare:

  1. a) amministra l’associazione;
  2. b) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  3. c) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  4. d) predispone il bilancio di esercizio con relazione finale e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  5. e) predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio dell’anno successivo;
  6. f) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  7. g) delibera sull’ammissione o sul rigetto delle domande di aspiranti soci;
  8. h) delibera sulla esclusione di soci;
  9. i) elabora proposte motivate di nomina di soci e presidenti onorari;
  10. l) assegna ai consiglieri singolarmente o in gruppo la cura di specifici settori di attività, individuando per ciascuno funzioni e competenze, impegnandoli a relazioni periodiche. Ai consiglieri potrà affiancare, per specifiche materie, associati esperti nel settore;

m)cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

  1. n) predispone i regolamenti interni;
  2. o) approva tutti gli atti e i contratti inerenti l’attività dell’associazione;
  3. p) approva le convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
  4. q) stabilisce l’importo della quota sociale;
  5. r) Accetta le donazioni;
  6. s) individua, come previsto nell’art. 3 del presente statuto, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri stabiliti dalle norme legislative.
  7. t) istituisce sezioni di studio e ricerca coinvolgendo anche non soci e ne individua i responsabili coordinatori.
  8. u) adotta iniziative di promozione del CSDU-APS, anche costituendo gruppi di non associati, anche minorenni, per promuovere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza dell’attività svolta.
  9. v) In caso di scioglimento dell’associazione, in conformità al disposto dell’art. 22 del presente statuto, individua l’ente destinatario della devoluzione dei beni del CSDU.

            Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, va trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio conservato presso la sede dell’organizzazione.

            Tutte le cariche sono elettive e gratuite; tutti gli incarichi dati a qualunque titolo ai soci vanno svolti a titolo gratuito.

Art. 18

Il Presidente

            Il Presidente viene eletto tra gli associati con voto segreto dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica tre anni e vi permane fino alla elezione del successore. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa per gravi motivi dall’Assemblea.

            Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l’associazione verso l’esterno.

            Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dandone comunicazione al Collegio sindacale e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Nei casi di urgenza potrà esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo nella successiva convocazione.

            In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano e, in assenza di questi, dall’altro Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

            Se il Presidente è dimissionario o permanentemente impedito, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano sino alla successiva convocazione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente. In questo caso il successore resterà in carica sino al compimento del triennio previsto per il predecessore. 

Art. 19

Collegio Sindacale

            Il Collegio Sindacale è organo di controllo del CSDU-APS, che può essere monocratico o collegiale, secondo la scelta dell’Assemblea, e rimane in carica tre anni.

            Esso è eletto dall’Assemblea e i suoi membri, scelti anche tra non soci, sono rieleggibili.

            L’organo di controllo, se collegiale, nella sua prima seduta elegge il proprio Presidente.

            Il Collegio Sindacale può svolgersi anche in teleconferenza purché sia possibile verificare l’identità dei componenti che partecipano e votano; la riunione si intenderà svolta nel luogo dove si trova il Presidente.

            Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto e sulla fondatezza delle valutazioni patrimoniali; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il proprio parere in ordine al bilancio consuntivo annuale e al bilancio di previsione; può effettuare verifiche di cassa.

            Il Collegio Sindacale ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea, anche se i suoi membri non sono associati.

            Nel caso in cui l’associazione fosse obbligata dalle norme legislative il Collegio Sindacale è costituito da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro e in tal caso assume le funzioni di vigilanza e di revisione legale dei conti ed esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

            Il Consiglio di Amministrazione può, in deroga a quanto previsto all’art. 2, deliberare che sia corrisposta un’indennità a quei componenti del Collegio Sindacale che non siano soci.

            Il Consiglio si può riunire anche in teleconferenza purché sia possibile verificare l’identità dei componenti che partecipano e votano; la riunione si intenderà svolta nel luogo dove si trova il Presidente.

            Delle riunioni del Collegio sindacale è redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante va trascritto nel libro delle adunanze del Collegio sindacale conservato presso la sede dell’associazione.

Art. 20

Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Presidente;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Sindacale, tenuto a cura dello stesso organo
  • il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata al Presidente del CSDU.

Art. 21

Volontari. Attività di volontariato

            L’associazione può avvalersi di volontari, anche se non associati.

            I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

            La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

            L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

 Art. 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

            In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo e le disponibilità finanziarie saranno devolute, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Se il CSDU otterrà l’iscrizione nel Registro del Terzo Settore la devoluzione sarà fatta ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio Direttivo. In questo caso occorrerà raccogliere il parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, a far data dalla sua operatività.

            L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23

(Disposizioni finali)

            Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 24

(Norme transitorie)

Se il CSDU.APS otterrà l’iscrizione nel Registro del Terzo Settore dovrà utilizzare la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” accostato alla denominazione sociale.

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Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci con verbale del 3 agosto 2020.

Il Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica è iscritto al n. 430 del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. 383/2000 e dell’art. 64 della L.R. 9/2015.